Statuto
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLTRETUTTO 97
TITOLO I
Denominazione – Sede
Art. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’ Associazione Sportiva Dilettantistica Oltretutto 97. Associazione senza finalità di lucro operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale con sede in Malgrate via Roma 8. Il presente statuto viene predisposto in conformità alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti. Essa aderisce, accettandone gli statuti, alla FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale), a SOI (Special Olympics Italia) e alla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti). Con delibera del Consiglio Direttivo essa potrà aderire ad altri enti ed organismi nazionali ed internazionali funzionali agli scopi del presente statuto e/o alle attività dell’associazione.
TITOLO II
Scopo – Oggetto
Art. 2 – L’Associazione, basata su principi solidaristici e di aggregazione, ha carattere volontario e democratico ed opera per fini sportivi e ricreativi prevalentemente rivolti a persone con disabilità di tipo fisico, intelletivo, sensoriale e relazionale, che condividano la scelta di utilizzare lo sport come veicolo di integrazione sociale. Si propone di offrire ai partecipanti idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie, sportive, ricreative e culturali.
Art. 3 – L’Associazione, direttamente e/o attraverso collaborazioni esterne, persegue le seguenti finalità e potrà operare nei seguenti ambiti :
a) la pratica e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, quale diritto di ogni cittadino
b) l’emancipazione culturale, etica e fisica dei cittadini attraverso la pratica di attività sportive vissute ed organizzate con costante riferimento ai principi della solidarietà, dell’amicizia e lealtà;
c) lo sviluppo ed il consolidamento di una attività intesa quale servizio sociale alla portata e misura di ciascun cittadino;
d) l’affermazione dello sport quale forma di espressione culturale di particolare rilevanza in riferimento alla formazione dei giovani;
e) organizzazione di corsi di attività motoria, di formazione alle varie discipline sportive per le diverse fasce d’età;
f) organizzazione di attività per la preparazione sportiva finalizzata alla partecipazione a gare e campionati anche agonistici;
g) organizzazione di attività finalizzate alla piena espressione dei più diversi linguaggi del corpo, anche in forma artistica;
h) organizzazione di manifestazioni e gare a carattere divulgativo e/o agonistico;
i) organizzazione di iniziative, anche a carattere commerciale, finalizzate al reperimento delle risorse necessarie per lo sviluppo delle attività e dell’organizzazione sociale;
l) organizzazione di servizi accessori e complementari alle attività sportive;
m) gestione di impianti sportivi, anche in collaborazione con terzi, di proprietà di Enti pubblici, Sportivi e soggetti privati;
Inoltre l’Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopo sociali e comunque attinenti ai medesimi sia in forma diretta che indiretta.
TITOLO III
Soci
Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’ Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e/o che si impegnino a realizzarli.
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e garantisce parità di diritti e doveri ai soci.
Art. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda, anche verbale, al Consiglio Direttivo. Dovrà rispettare lo Statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’ Associazione. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisterà, a tutti gli effetti, la qualifica di socio. Questa è intrasmissibile per atto tra vivi.
Art. 6 – La qualifica di socio dà diritto a :
partecipare a tutte le attività promosse dall’ Associazione;
partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all’approvazione e modifica dello Statuto ed eventuali anche in ordine all’approvazione e modifica dello Statuto ed eventuali regolamenti;
partecipare alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 7 – I soci sono tenuti :
all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e deliberazioni assunte dagli organi sociali;
al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
TITOLO IV
Recesso – Esclusione
Art. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
Art. 9 – L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che :
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’ Associazione;
b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’ Associazione;
c) si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
d) arrechi gravi danni, anche morali, all’ Associazione.
L’esclusione diventa operativa dall’annotazione sul libro dei soci.
Art. 10 – Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione, ad eccezione del punto c) del presente articolo 9, debbono essere comunicate ai destinatari mediante lettera. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa.
TITOLO V
Fondo comune
Art. 11 – Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla Associazione per il conseguimento degli scopi sociali. Costituiscono inoltre il fondo comune eventuali avanzi di gestione e tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. L’Associazione non ha scopo di lucro e pertanto non può distribuire o ripartire, anche in modo indiretto, il fondo comune, utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Esercizio Sociale
Art. 12 – L’esercizio sociale va dal 1/ 1 al 31/12 di ogni anno. Entro due
mesi dalla chiusura dello stesso il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all ‘Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’ Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI
Organi dell’ Associazione
Art. 13 – Sono organi dell’Associazione :
a) l’ Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Art. 14 – E’ possibile costituire, all’interno dell’ Associazione, specifiche sezioni per ogni attività sportiva praticata con lo scopo di facilitarne la gestione. La direzione della sezione è affidata dal Consiglio Direttivo ad un responsabile in possesso delle qualità ritenute idonee per lo scopo. Il responsabile di sezione, nel pieno rispetto dello Statuto, svolge attività di coordinamento, propone al Consiglio Direttivo progetti relativi allo sviluppo del proprio settore sportivo, gestisce le attività dal punto di vista organizzativo e tecnico.
Assemblea
Art. 15 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno cinque giorni prima. Esso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ orario della prima e seconda convocazione.
Art. 16 – L’Assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’ Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un/quarto degli associati. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.
Art. 17 – L’Assemblea è di norma considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’ Associazione e la nomina dei liquidatori.
Art. 18 – In prima convocazione l’ Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio può essere rappresentato con delega scritta, da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di oltre due deleghe.
Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno,salvo che sullo scioglimento dell’ Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di tre/quinti degli associati.
Art. 19 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’ Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di nove membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
IL C.D. è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e/o discutere, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un/terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta non meno di cinque giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi sia la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’ Associazione. Tra l’altro, a titolo esplicativo, spetta al C.D. :
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni sportive;
f) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
g) nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell’ Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
Gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.
E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 21 – In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni, recesso, esclusione o altre cause, il C.D. provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’ Assemblea perché provveda alla integrazione.
Presidente
Art. 22 – Eletto dal C.D., il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’ Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, su delibera del C.D., il potere si straordinaria amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il C.D. per la nuova elezione.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art.23 – Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere garantita la trasparenza degli atti relativi alle attività dell’ associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-finanziari. Tutti i documenti sociali devono poter essere messi a disposizione dei soci per la loro consultazione.
TITOLO VII
Scioglimento
Art. 24 – In caso di scioglimento dell’ Associazione, l’Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.
Art. 25 – Lo scioglimento dell’ Associazione può essere deliberato dall’ Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre/quinti degli aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’ Associazione saranno nominati uno o più liquidatori anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità analoghe, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione o lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche.
Norma finale
Art. 26 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.